Legge 4\/2013: che cosa cambia davvero per chi lavora con il benessere

Una professionista del benessere alla scrivania del proprio studio, con dei fogli in mano
13 ottobre 20268 min di lettura

Prima o poi la domanda arriva sempre: «ma io, legalmente, che cosa sono?». E la risposta che gira nei corsi e nei gruppi è quasi sempre la stessa mezza frase — «siamo regolamentati dalla Legge 4 del 2013» — detta come se chiudesse il discorso. Non lo chiude: lo apre.

Che cos'è la Legge 4/2013

È la legge 14 gennaio 2013, n. 4, «Disposizioni in materia di professioni non organizzate». Non riguarda solo il benessere: riguarda tutte le attività professionali che non hanno un ordine o un collegio, dai pedagogisti agli amministratori di condominio.

La definizione che dà è semplice: una professione non organizzata è un'attività economica, anche organizzata, diretta a fornire servizi o prestazioni a terzi, esercitata in modo prevalente attraverso un lavoro intellettuale. E dice subito che cosa resta fuori: le professioni riservate per legge agli iscritti a un albo, le professioni sanitarie, e le attività artigiane, commerciali e di servizi già regolate da altre norme.

Chi lavora con il massaggio e il benessere sta dentro questa cornice. Ed è una cornice legittima: quella legge esiste proprio per dare un riconoscimento a professioni che prima vivevano in un vuoto.

Che cosa la Legge 4/2013 non è

Qui si chiariscono tre equivoci che si sentono spesso.

  • Non è un albo. Non esiste un registro pubblico a cui iscriversi per poter esercitare, e nessuno rilascia un'abilitazione.
  • Non crea un titolo protetto. Non trasforma il nome che usi in qualcosa che la legge difende.
  • Non abilita a nessun atto sanitario. La legge esclude espressamente le professioni sanitarie: nulla di ciò che prevede autorizza a fare diagnosi, a trattare patologie o a sostituire una terapia.

Chi dice «sono a posto perché rientro nella 4/2013» sta dicendo una cosa vera e una cosa che non gli serve: è vero che la sua professione è disciplinata da quella legge, ma quella legge non gli dà nessun permesso in più di quelli che aveva prima.

La riga obbligatoria che quasi nessuno scrive

Questo è il punto più concreto di tutto l'articolo, ed è anche quello che viene ignorato più spesso.

L'articolo 1, comma 3 stabilisce che chi esercita una professione non organizzata deve indicare in ogni documento e rapporto scritto con il cliente l'espresso riferimento agli estremi di questa legge. In pratica: una riga come «professione disciplinata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4» va sul sito, sulle fatture, sui preventivi, sul biglietto da visita, sui moduli di consenso, sui profili professionali.

E non è un dettaglio formale: la stessa norma dice che l'omissione costituisce una pratica commerciale scorretta nei rapporti fra professionisti e consumatori, con quello che ne consegue secondo il Codice del consumo.

Se c'è una cosa sola da fare dopo aver letto questo articolo, è mettere quella riga dove il cliente la legge.

Un'operatrice spiega un foglio a una cliente seduta di fronte a lei

Il modulo che si firma prima di cominciare è anche il posto dove quella riga va scritta.

Le associazioni professionali e l'elenco del Ministero

La legge affida molto all'autoregolamentazione volontaria. Le associazioni professionali possono costituirsi, darsi uno statuto, un codice di condotta, requisiti di accesso e obblighi di aggiornamento, e vengono pubblicate in un elenco tenuto dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

Due cose da sapere, perché su queste si gioca parecchia pubblicità ingannevole.

  • Comparire in quell'elenco ha finalità informative. Non è un riconoscimento della professione e non è un accreditamento pubblico dell'associazione: il Ministero pubblica, non certifica il valore di quello che l'associazione insegna.
  • Iscriversi è volontario. Non è una condizione per lavorare. Può essere molto utile — aggiornamento, tutela, assicurazione, rete di colleghi — ma chi te la vende come obbligatoria ti sta vendendo male una cosa buona.

L'attestato di qualità: che cosa dice e che cosa non dice

Le associazioni possono rilasciare ai propri iscritti un attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi. Riguarda gli standard che l'associazione richiede per restare iscritti: percorso formativo, aggiornamento, rispetto del codice di condotta e, dove c'è, la polizza di responsabilità professionale.

La legge però è esplicita su un punto: quell'attestato non è un requisito necessario per esercitare la professione. Non è una licenza: è una dichiarazione di parte, autorevole quanto è autorevole l'associazione che la firma. E vale anche al contrario — non averlo non ti mette fuori legge.

Le norme tecniche e la certificazione di terza parte

C'è un gradino ulteriore, ed è quello che molti confondono con l'attestato dell'associazione. Per diverse professioni non regolamentate esistono norme tecniche UNI — volontarie, elaborate anche con la partecipazione delle associazioni — che descrivono conoscenze, abilità e competenze attese.

Su quelle norme si può ottenere una certificazione rilasciata da un organismo terzo e indipendente, accreditato da Accredia, che valuta la persona secondo regole internazionali. È un'altra cosa rispetto all'attestato dell'associazione: lì chi ti valuta è l'associazione a cui appartieni, qui è un soggetto esterno che non c'entra né con te né con chi ti sceglie.

Nessuna delle due, di nuovo, è obbligatoria per lavorare. Cambiano il peso di quello che puoi dimostrare, non il permesso di esercitare.

Di cose come questa si parla ogni mese in Oligenesi Club, dal vivo con i docenti. Scopri Oligenesi Club.

Dove finisce il benessere e comincia la sanità

Questo è il confine che conta più di tutti, perché è l'unico la cui violazione ha conseguenze serie.

Le professioni sanitarie sono riservate: il fisioterapista e le altre figure del settore hanno percorsi, titoli e competenze stabiliti per legge. Esistono poi denominazioni che suonano simili e non sono intercambiabili: scegliere di chiamarsi in un modo che evoca un titolo sanitario, senza averlo, è il modo più rapido di mettersi nei guai.

Chi lavora con il benessere lavora su un'altra cosa: mantenere e favorire lo stato di benessere di una persona sana. Nella pratica si traduce in tre regole semplici.

  • Niente diagnosi. Non si dice a una persona che cosa ha.
  • Niente terapie. Non si prescrivono farmaci né integratori a scopo terapeutico, e non si suggerisce mai di sospendere le cure del medico.
  • Si indirizza. Quando emerge qualcosa che riguarda la medicina o la psicologia, il compito è mandare la persona da chi può occuparsene — ed è una cosa che fa guadagnare fiducia, non perderla.

Anche le parole seguono il confine: si accoglie una persona o un cliente, non un paziente; si svolge un trattamento o una sessione, non una visita; si favorisce il benessere, non la guarigione.

Due donne sedute una di fronte all'altra in uno studio, in un colloquio pacato

Riconoscere quando una cosa non ci riguarda, e dirlo, è parte del mestiere.

Perché la risposta cambia da una regione all'altra

Una legge nazionale che disciplini in modo organico le discipline bio-naturali non c'è. Alcune regioni, però, hanno legiferato per conto proprio: registri regionali, requisiti formativi, definizioni di che cosa si può e non si può offrire.

Il risultato è che due colleghi che lavorano a cento chilometri di distanza possono avere obblighi diversi. Prima di aprire, di stampare un volantino o di scrivere una pagina di presentazione, si guarda che cosa prevede la propria regione: è una mezz'ora, e nessuno può farla al posto tuo.

Cinque cose da mettere a posto questa settimana

Senza avvocati e senza spese.

  • La riga della legge su sito, fatture, preventivi, moduli e biglietto da visita.
  • Un controllo del linguaggio su tutto quello che hai scritto: cerca le parole «cura», «terapia», «paziente», «guarire», «patologia» e riscrivi quelle frasi.
  • Il modulo di consenso: che cosa farai, perché, con quali limiti, e la libertà di fermarsi in qualunque momento.
  • La polizza di responsabilità professionale, se non ce l'hai. Non è obbligatoria ovunque, ma è la cosa che ti separa da un problema personale.
  • La verifica regionale, con quello che eventualmente comporta.

Nessuna di queste cose richiede un titolo nuovo. Richiedono mezza giornata.

L'ingresso ordinato di un piccolo studio di benessere, con teli piegati e una lampada calda

Mettersi in regola somiglia più a mettere ordine che a studiare.

E poi c'è il mestiere

La legge dice dove puoi stare. Non dice come si sta davanti a una persona, come si ascolta, come si costruisce una seduta, come si risponde a chi arriva con la diagnosi già pronta. Quello si impara facendolo, e confrontandosi con chi lo fa da più tempo.

Oligenesi Club nasce per quello: ogni mese un incontro dal vivo con i docenti dell'Accademia su un tema diverso del mestiere. Per chi lavora con il massaggio e il benessere, per chi sta iniziando e per chi lo coltiva come passione.

Domande frequenti

La Legge 4/2013 mi autorizza a fare massaggi?

Non è una legge che autorizza: è una legge che inquadra. Riconosce che esistono professioni senza albo e stabilisce come devono presentarsi al cliente. Non concede permessi nuovi, e soprattutto non autorizza nessun atto che appartenga alle professioni sanitarie, che la legge stessa esclude espressamente dal proprio campo.

Devo iscrivermi a un'associazione professionale?

No, è volontario. Un'associazione seria dà aggiornamento, un codice di condotta, tutela e spesso una polizza, e l'attestato di qualità che rilascia è un documento utile da mostrare. Ma la legge dice chiaramente che quell'attestato non è un requisito per esercitare: chi te lo presenta come obbligatorio ti sta informando male.

Che cosa devo scrivere sul sito e sulle fatture?

Il riferimento espresso alla legge, per esempio «professione disciplinata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4», in ogni documento e in ogni rapporto scritto con il cliente. Non è una formalità: l'omissione è considerata una pratica commerciale scorretta nei rapporti con i consumatori.

Posso dire che il massaggio cura il mal di schiena?

No, e non è una questione di prudenza linguistica. Dichiarare una finalità di cura sposta quello che fai nel campo sanitario, che è riservato ad altre figure. Si può descrivere un trattamento, il rilassamento, il benessere percepito; non si promette la risoluzione di una patologia e non si attribuisce a una persona una diagnosi.

Un attestato di partecipazione a un corso ha valore legale?

Dice che hai seguito quel percorso, e questo è il suo valore: dimostra formazione, non abilitazione. In una professione senza albo nessun attestato può abilitare, perché non c'è niente a cui essere abilitati. Conta chi lo rilascia, quante ore copre e che cosa hai imparato davvero a fare.

A cura della redazione di Oligenesi Club, il club in abbonamento di Oligenesi, Scuola Professionale di Massaggio. I contenuti di questi articoli nascono dagli incontri dal vivo con i docenti dell’Accademia: ogni mese un tema diverso, con chi lo pratica tutti i giorni.

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Le informazioni di questo articolo hanno scopo formativo e divulgativo e non costituiscono consulenza legale o fiscale. Per la propria situazione specifica si rivolga a un professionista.

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